indicato che vale lo “stesso discorso (…)”, osservando a titolo abbondanziale che “(…) il semplice fatto che sia stato stabilito, tramite testimoni, che la frase incriminata era stata effettivamente pronunciata dal qui querelato il 23 marzo a __________ non comporta automaticamente la certezza che PI 1 abbia mentito in sede di querela” (decreto di non luogo a procedere 24.2.2003, p. 3). Circa l’ipotesi di reato di denuncia mendace ha affermato che “nel caso di specie è incontestabile che il denunciato ha agito allo scopo di provocare un procedimento a carico dei qui denuncianti/querelanti ma ciò non comprova ancora l’invocata mendacità di quanto da lui segnalato”, evidenziando che “(…) il