b. Con decisione 24.2.2003 il procuratore pubblico Claudia Solcà ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela, esponendo in particolare che “(…) il fatto di presentare la querela 7 giugno 2001 non configura una diffamazione ai sensi dell’art. 173 CPS, poiché la stessa è stata formulata nell’ambito della procedura giudiziaria e al cospetto di una cerchia ristretta di persone peraltro legate al segreto d’ufficio”, rilevando contestualmente che “un simile comportamento, in assenza di inconfutabili prove del contrario, mal si concilia con intenzionali finalità denigratorie” (decreto di non luogo a procedere 24.2.2003, p. 3).