{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-75_2004-10-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43013&nX40_KEY=4923548&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29c6b2c0df801f2737103a9f7b4383c9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.75"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.75"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. diffamazione. calunnia. denuncia mendace. violazione del segreto d'ufficio."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:56:29", "Checksum": "f505887225326d64656477cb601773df", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.75\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. diffamazione. calunnia. denuncia mendace. violazione del segreto d'ufficio.\n\n\nTrattandosi di un cosiddetto “echtes Sonderdelikt”, il reato può essere commesso unicamente da un membro di un'autorità, cioè da una persona fisica che esercita uno dei poteri dello Stato (B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 6 e 7 ad art. 320 CP), o da un funzionario ai sensi dell’art. 110 cifra 4 CP (BSK StGB II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 5 ad art. 320 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 2 ad art. 320 CP). Queste persone devono aver appreso il segreto in virtù della loro funzione ufficiale (BSK StGB II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 8 ad art. 320 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 320 CP; B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 17 e 18 ad art. 320 CP).\nPer segreto si intende un fatto noto solo ad una cerchia ristretta di persone, che si vuole mantenere confidenziale in virtù di un interesse legittimo (segreto in senso materiale; DTF 127 IV 122, 116 IV 56 e 114 IV 44; BSK II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 7 ad art. 320 CP; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 468 e 469; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 320 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, Berna 2000, § 59 n. 5; B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 11, 13 e 14 ad art. 320 CP).\nÈ inoltre necessario che colui che ha un interesse al mantenimento del segreto manifesti, espressamente o tacitamente, la volontà di farlo rispettare; il più delle volte questa volontà risulta dalle circostanze (B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 15 ad art. 320 CP).\nIl comportamento punito giusta l'art. 320 CP consiste nel violare intenzionalmente il dovere di mantenere il segreto, comunicandolo o rendendolo accessibile ad una persona che non ne ha accesso (DTF 116 IV 56; BSK StGB II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 9 ad art. 320 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8 ad art. 320 CP; A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 422; G. STRATENWERTH, op. cit., § 59 n. 7; B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 31 e 32 ad art. 320 CP).\nSi tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente\n(DTF 127 IV 122 consid. 1; DTF 116 IV 56; BSK StGB II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 10 ad art. 320 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 10 ad art. 320 CP; B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 35 ad art. 320 CP).\nDagli atti emerge che __________ PI 1 ha partecipato alla riunione straordinaria del 23.3.2001 come membro del Consiglio di fondazione del fondo di previdenza per il personale della __________ __________ (cfr. AI 1, protocollo del 23.3.2001 dell’inc. MP __________). Appare perlomeno dubbio il fatto che egli, in tal modo, abbia assunto la qualità di membro di un’autorità ai sensi dell’art. 320 CP.\nA prescindere da ciò, non sembra che il denunciato/querelato abbia voluto o abbia preso in considerazione di violare l’obbligo al mantenimento del segreto - a condizione che si tratti effettivamente di un segreto ai sensi dell’art. 320 CP - in relazione alla frase da lui proferita [“che cosa ha da lamentarsi dopo aver preso più di 42'000.-- fr. di eccedenze” (cfr., al proposito, 25.4.2002, p. 2, NLP __________ e decreto di non luogo a procedere 24.2.2003, p. 3)] nel corso di questa riunione comunicandola o rendendola accessibile ad una persona che non ne ha accesso, ritenuto che egli nega recisamente di averla espressa, come esposto al considerando 3. Gli istanti del resto nemmeno si esprimono sulla sua intenzionalità. Si rileva inoltre che le persone presenti alla riunione, in particolare il signor __________ dell’autorità di vigilanza e l’avv. IS 3 in qualità di patrocinatore, erano in ogni caso tenuti all’obbligo di mantenere il segreto su dati ed informazioni pertinenti il tema della riunione.\nDi conseguenza, in casu nemmeno l’ipotesi di reato di violazione del segreto d’ufficio appare applicabile.\n5. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.77/2004 dell’1.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).\nA questo riguardo si osserva che gli istanti non si confrontano con questo secondo requisito posto ad un’istanza di promozione dell’accusa (cfr. considerando 1), non indicando nuove prove da assumere o prove già acquisite da approfondire. La questione della ricevibilità del gravame può restare irrisolta, ritenuto che alla luce delle precedenti considerazioni il decreto impugnato non può che essere confermato.\n6. Visto quanto precede, il gravame, per quanto ricevibile, è pertanto integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico degli istanti, soccombenti.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 173, 174, 303 e 320 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta.\n2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste, in solido, a carico di __________ IS 1, __________, __________ IS 2, __________, e dell’avv. __________ __________ IS 3, __________.\n3. Rimedio di diritto:"}