{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-75_2004-10-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43013&nX40_KEY=4923548&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29c6b2c0df801f2737103a9f7b4383c9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.75"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.75"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. diffamazione. calunnia. denuncia mendace. violazione del segreto d'ufficio."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:56:29", "Checksum": "f505887225326d64656477cb601773df", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.75\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. diffamazione. calunnia. denuncia mendace. violazione del segreto d'ufficio.\n\n2.3.\nGiova innanzitutto rilevare che per determinare il carattere lesivo di un’allegazione non si può prescindere dal contesto nel quale è stata proferita. Nel caso in esame, l’esposto incriminato, sul quale gli istanti si basano per corroborare la loro tesi accusatoria, è stato inoltrato dal qui denunciato/querelato al Ministero pubblico il 7/8.6.2001 (cfr. querela penale 7/8.6.2001 dell’inc. MP __________). __________ PI 1 - il quale ha comunque sporto querela penale nei confronti di ignoti e non direttamente nei confronti degli istanti, siccome non era apparentemente al corrente chi avesse informato __________ IS 1 che egli avrebbe proferito nel corso della riunione straordinaria del Consiglio di fondazione del fondo di previdenza per il personale della __________ __________ del 23.3.2001 la frase “che cosa ha (ndr: __________ IS 1) da lamentarsi dopo aver preso più di 42'000.-- fr. di eccedenze” -, ha esposto la sua opinione in merito al contenuto dello scritto 31.3.2001 inviatogli da quest’ultimo e alla suindicata riunione, essendosi sentito leso nel suo onore. Le sue argomentazioni non devono pertanto essere valutate separatamente, ma devono essere messe in relazione a questo particolare contesto, questo è anche il senso che un lettore non prevenuto poteva attribuire all’allegato in questione.\nSi rileva altresì che dalla lettura dell’allegato incriminato non appare che il suo contenuto sia atto a pregiudicare la reputazione degli istanti e non suscita l’impressione tantomeno il sospetto che essi manchino di quelle qualità di carattere che li fanno apparire degni di rispetto.\nOccorre infine ricordare che il qui denunciato/querelato non si è rivolto ad un “terzo” qualsiasi, bensì ad un’autorità giudiziaria, coinvolgendo in tal modo i collaboratori della giustizia, della polizia ed alcuni testi. La controversia ha interessato quindi un limitato gruppo di persone, peraltro tenute al segreto d’ufficio/professionale e perfettamente coscienti del particolare contesto in cui eventuali affermazioni dispregievoli dell’onore sarebbero state proferite e del fatto che le stesse sarebbero state soggette a vaglio critico (cfr. in tal senso DTF 118 IV 251). Non appare nemmeno che il denunciato/querelato mediante questa querela abbia travalicato i limiti di quanto necessario e pertinente per l’accertamento dei fatti. Per il che, già per questi motivi le ipotesi di reato di calunnia e diffamazione non sembrano applicabili al caso in esame.\n3. L’art. 303 CP - secondo cui commette denuncia mendace, chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di lei un procedimento penale, oppure chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente - è un reato intenzionale che esige consapevolezza e volontà di far perseguire penalmente chi si sa innocente; intenzionalità che non ammette il dolo eventuale (cfr. BSK StGB II - V. DELNON / A. RÜDY, op. cit., n. 26 ad art. 303 CP; B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 17 ad art. 303 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 303 CP). L’autore deve quindi sapere, come in caso di calunnia (art. 174 CP), di accusare una persona innocente e non è quindi sufficiente che egli la ritenga possibilmente innocente.\nDalla lettura della querela 7/8.6.2001 non appare che __________ PI 1 abbia voluto accusare gli istanti per titolo di calunnia e diffamazione, sapendoli innocenti (cfr. querela penale 7/8.6.2001 dell’inc. MP 2001.3832). L’argomentazione apportata dagli istanti secondo cui il denunciato/querelato avrebbe “(…) provocato un procedimento penale in modo del tutto gratuito e infondato contro persone innocenti” , che “conseguentemente, anche l’elemento soggettivo dell’intenzionalità è perfettamente dato” e che “sostenere il contrario, è decisamente poco serio”, è un’affermazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti. Giova a questo riguardo rilevare che il qui denunciato/querelato ha asseverato di non aver mai dichiarato nel corso della riunione del 25.3.2001 la frase “che cosa ha da lamentarsi dopo aver preso più di 42'000 fr. di eccedenze” e di non aver nemmeno voluto far apparire __________ IS 1 come un personaggio avido, gretto e meschino (cfr. querela penale 7/8.6.2001, p. 1; AI 2, verbale d’interrogatorio di __________ PI 1, p. 1 dell’inc. MP __________; osservazioni 31.3/1.4.2003, p. 1, 2 e 3). Dagli atti, e del resto nemmeno dal contenuto della querela 7/8.6.2001, contrariamente a quanto asseriscono gli istanti, non emerge che il denunciato/querelato avrebbe dapprima “(…) recisamente contestato i fatti e poi li ha addirittura ammessi” (istanza di promozione dell’accusa 7/10.3.2003, p. 7). L’art. 303 CP non appare pertanto applicabile alla presente fattispecie ed il decreto impugnato merita tutela pure in relazione a quest’ipotesi di reato.\n4. Giusta l’art. 320 cfr. 1 CP è punito per violazione del segreto d'ufficio chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di un’autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione."}