{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-75_2004-10-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43013&nX40_KEY=4923548&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29c6b2c0df801f2737103a9f7b4383c9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.75"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.75"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. diffamazione. calunnia. denuncia mendace. violazione del segreto d'ufficio."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:56:29", "Checksum": "f505887225326d64656477cb601773df", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.75\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. diffamazione. calunnia. denuncia mendace. violazione del segreto d'ufficio.\n\n\nDopo aver esposto i fatti, gli istanti contestano le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente. Per quanto concerne l’ipotesi di reato di calunnia, eventualmente diffamazione, asseriscono che il denunciato/querelato nel corso del suo interrogatorio 17.9.2001 ha confermato “(…), per ben tre volte, di mai aver proferito la nota frase sui fr. 42'000.00 di eccedenze (…)”, “sostenendo quindi che qualcuno gli aveva falsamente messo in bocca una frase mai detta, __________ PI 1 querelava gli istanti per offesa al suo onore”, rilevando però che “l’istruttoria ha (…) dimostrato che” egli “(…) aveva effettivamente detto la frase incriminata (…)” (istanza di promozione dell’accusa 7/10.3.2003, p. 4). Evidenziano pure che il denunciato/querelato nella sua querela 7.6.2001 “(…) ammette (!) di aver proferito la frase in discussione. Sostiene però di averla asserita, volendo correggere un’affermazione fatta dal signor IS 2”, il quale “(…) avrebbe detto che il signor IS 1 aveva ricevuto solamente fr. 4'000.00 / fr. 6'000.00 di eccedenze. Frase tuttavia, che l’istante IS 2 contesta di aver mai detto all’indirizzo del signor IS 1 poiché, e semmai, questa somma di denaro sarebbe stata incassata proprio da esso medesimo” (istanza di promozione dell’accusa 7/10.3.2003, p. 5). Ritengono che egli “(…) con la sua querela, ha incolpato gli istanti di aver commesso un reato (contro il suo onore), sapendo di mentire” (istanza di promozione dell’accusa 7/10.3.2003, p. 5). Circa l’ipotesi di reato di denuncia mendace asseverano che siano adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi: a loro giudizio il denunciato /querelato avrebbe sostanzialmente “(…) provocato un procedimento penale in modo del tutto gratuito e infondato contro persone innocenti” (istanza di promozione dell’accusa 7/10.3.2003, p. 7). Infine, in relazione all’ipotesi di reato di violazione del segreto d’ufficio sostengono che “(…) è pacifico che PI 1 ha violato il segreto d’ufficio con la sua esternazione. Infatti, sia il sottoscritto legale che il signor __________ dell’Ufficio di sorveglianza erano terze persone che di per sé non erano autorizzate a sentire i segreti del signor IS 1”, ritenendo inoltre che “il fatto che queste persone, per un verso o per un altro, siano vincolate al dovere di discrezione, nulla muta” e che “(…) il signor IS 1 abbia manifestato chiara e determinata volontà a che le sue faccende personali non venissero divulgate, lo dimostra chiaramente la sua reazione nei confronti di __________ PI 1” (istanza di promozione dell’accusa 7/10.3.2003, p. 8). Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 1 si dirà, laddove necessario, in seguito.\nin diritto\n1. In presenza di un non luogo a procedere, l’art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un’istanza motivata di promozione dell’accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l’accoglimento di un’istanza di promozione dell’accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (cfr. REP. 1994\nn. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l’esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l’azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell’accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell’istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall’indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n2. 2.1.\nGiusta l'art. 173 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.\nPerché vi sia diffamazione, occorre un’allegazione di fatto, e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 27). La norma presuppone che l'autore si rivolga, direttamente o indirettamente, ad un \"terzo\", che è di principio qualsiasi persona che non coincide con l'autore o con la vittima, ad esempio quindi anche i familiari o un’autorità giudiziaria (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 6 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, Volume I, n. 32 ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 4 e 5 ad art. 173 CP).\nL'intenzionalità si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare \"animus iniurandi\", bastando che l'autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., Volume I, n. 48 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 173 CP).\n"}