{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-75_2004-10-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43013&nX40_KEY=4923548&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "29c6b2c0df801f2737103a9f7b4383c9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.75"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.75"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. diffamazione. calunnia. denuncia mendace. violazione del segreto d'ufficio."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:56:29", "Checksum": "f505887225326d64656477cb601773df", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.75\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. diffamazione. calunnia. denuncia mendace. violazione del segreto d'ufficio.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 7/10.3.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1 , IS 2 , patr. da: PA 1 __________, e IS 3 __________, |\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 24.2.2003 emanato dal procuratore pubblico Claudia Solcà nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia/querela 24/25.7.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di diffamazione, calunnia, denuncia mendace, sviamento della giustizia e violazione del segreto d’ufficio; |\npremesso che l’istanza non concerne più l’ipotesi di reato di sviamento della giustizia;\nrichiamate le osservazioni 21/24.3.2003 del procuratore pubblico e 31.3/1.4.2003 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 24/25.7.2002 __________ IS 1, __________ IS 2, per il tramite del loro patrocinatore avv. __________ __________ IS 3 e unitamente a quest’ultimo, hanno sporto denuncia/querela penale nei confronti di __________ PI 1 per i titoli di reato in epigrafe, asserendo dapprima che “nel corso di una riunione straordinaria del Consiglio di fondazione del Fondo di previdenza per il personale della __________ tenutasi a __________ il 23.03.2001, presenti tra l’altro i querelanti / denuncianti, (…) __________ PI 1 (membro del già citato Consiglio) pronunciò una frase all’indirizzo” di Sandro IS 1 “(…) (che nel frattempo aveva però lasciato la riunione) il cui senso era il seguente: \"che cosa ha da lamentarsi dopo aver preso più di fr. 42'000.00 di eccedenze\"”, rilevando che a seguito di questa riunione __________ IS 1 “(…) venne posto a conoscenza della frase proferita nei suoi confronti dal signor PI 1 (…)” (denuncia/querela penale 24/25.7.2002, p. 2). Hanno poi esposto che “a seguito di questo colloquio, in data 25.03.2001 il signor IS 1 scrisse una lettera di rimostranze al signor PI 1”, sostenendo inoltre che “quest’ultimo, negando di aver mai proferito l’affermazione di cui sopra, si sentì offeso a tal punto da (…)” sporgere querela penale nei loro confronti per titolo di diffamazione e calunnia, sfociata il 25.4.2002 in due decreti di non luogo a procedere emanati dal procuratore pubblico Rosa Item (denuncia/querela penale 24/25.7.2002, p. 2; querela penale 7/8.6.2001 e lettera manoscritta del 25.3.2001 ivi allegata dell’inc. MP __________; decreti di non luogo a procedere 25.4.2002, NLP __________ e NLP __________).\nI denuncianti/querelanti hanno sostanzialmente ritenuto che __________ PI 1, mediante la querela 7/8.6.2001, “(…) si è reso protagonista di fatti penalmente rilevanti (…)” (denuncia/querela penale 24/25.7.2002, p. 3).\nb. Con decisione 24.2.2003 il procuratore pubblico Claudia Solcà ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela, esponendo in particolare che “(…) il fatto di presentare la querela 7 giugno 2001 non configura una diffamazione ai sensi dell’art. 173 CPS, poiché la stessa è stata formulata nell’ambito della procedura giudiziaria e al cospetto di una cerchia ristretta di persone peraltro legate al segreto d’ufficio”, rilevando contestualmente che “un simile comportamento, in assenza di inconfutabili prove del contrario, mal si concilia con intenzionali finalità denigratorie” (decreto di non luogo a procedere 24.2.2003, p. 3). In relazione all’ipotesi di reato di calunnia ha indicato che vale lo “stesso discorso (…)”, osservando a titolo abbondanziale che “(…) il semplice fatto che sia stato stabilito, tramite testimoni, che la frase incriminata era stata effettivamente pronunciata dal qui querelato il 23 marzo a __________ non comporta automaticamente la certezza che PI 1 abbia mentito in sede di querela” (decreto di non luogo a procedere 24.2.2003, p. 3). Circa l’ipotesi di reato di denuncia mendace ha affermato che “nel caso di specie è incontestabile che il denunciato ha agito allo scopo di provocare un procedimento a carico dei qui denuncianti/querelanti ma ciò non comprova ancora l’invocata mendacità di quanto da lui segnalato”, evidenziando che “(…) il reato (…) presuppone il dolo diretto e non vi sono elementi per affermare che il PI 1 abbia informato le Autorità sapendo di dire cosa non vera” (decreto di non luogo a procedere 24.2.2003, p. 4). Per quanto attiene infine all’ipotesi di reato di violazione del segreto d’ufficio ha sostenuto che “già solo per la laconicità dell’esternazione di PI 1, che della cerchia ristretta di persone all’interno del quale è stata fatta, appare chiaro che la stessa non può essere considerata lesiva della sfera privata del denunciante (…)” (decreto di non luogo a procedere 24.2.2003, p. 4). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.\nc. Con la presente tempestiva istanza __________ IS 1, __________ IS 2 e l’avv. __________ __________ PA 1 chiedono di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di denuncia mendace, in subordine calunnia, ev. diffamazione e violazione del segreto d’ufficio (cfr. istanza di promozione dell’accusa 7/10.3.2003, p. 8)."}