istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4), non è da considerarsi come una nuova prova e non giustifica quindi una riapertura del procedimento ai sensi dell’art. 187 CPP, trattandosi, come esposto, di problematiche da risolvere in sede civile. A prescindere da ciò, occorre ricordare che il termine di tre mesi per presentare la querela previsto dall’art. 29 CP decorre dal giorno in cui l’autore è noto al querelante e dal momento in cui questi viene a conoscenza del reato, ossia dal momento in cui sa che l’ospite lo froda della somma dovuta (cfr. DTF 75 IV 20).