Il fatto che il 15.9.2002 sia venuto a scadere il termine di pagamento (cfr., al proposito, copia scritto 9.8.2002 allegata alla querela 19.2.2003) e che il querelato non abbia sottoscritto la transazione 21.11.2002 (cfr. istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4), non è da considerarsi come una nuova prova e non giustifica quindi una riapertura del procedimento ai sensi dell’art. 187 CPP, trattandosi, come esposto, di problematiche da risolvere in sede civile.