Altri autori vanno ancora oltre e sostengono che il ritardo nel pagamento non può portare semplicemente alla frode dello scotto: se al momento della partenza o dell’abbandono del locale l’ospite è in grado ed é disposto a pagare successivamente, non gli si può infliggere una pena; l’ospite dovrebbe essere perseguito penalmente, soltanto nel caso in cui egli non è proprio intenzionato di pagare alcunché (cfr. BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 4 ad art. 149 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht BT I: Straftaten gegen individualinteressen, Berna 2003, § 16 n. 46;