Si pensi ad esempio nel caso in cui l’ospite dopo aver usufruito delle prestazioni si rende conto di non avere con sé alcun denaro: egli lo comunica al personale, promettendo contestualmente di saldare il debito successivamente, lasciando su richiesta i suoi dati personali (cfr. “Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR)” in PKG 1998 n. 30, p. 118; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III: Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo 2003, p. 216; J. REHBERG / A . ECKERT / S. FLACHSMANN, Tafeln zum Strafrecht BT, Zurigo 1997, p. 92). Altri autori vanno ancora oltre e sostengono che il ritardo nel pagamento non può portare semplicemente alla frode dello scotto: