DTF 75 IV 18). Giova comunque osservare che nella misura in cui la dottrina è concordante, dal profilo oggettivo la fattispecie della frode dello scotto non è in ogni caso adempiuta, qualora il presunto autore, che ha usufruito delle prestazioni fornitegli dall’albergatore / dal ristoratore, prima di lasciare l’albergo senza pagare, ha pattuito un pagamento posteriore con il creditore (cfr. “Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR)” in PKG 1998 n. 30, p. 118). Si pensi ad esempio nel caso in cui l’ospite dopo aver usufruito delle prestazioni si rende conto di non avere con sé alcun denaro: