DTF 75 IV 16). Questa situazione è data nel caso in cui l’ospite non paga alcunché, ma anche allorquando questi non adempie tempestivamente la sua controprestazione, di regola quindi al più tardi nel momento in cui lascia l’albergo (DTF 75 IV 16). Il Tribunale federale ha altresì ritenuto che già un semplice ritardo di pagamento costituisce un pregiudizio per l’albergatore / il ristoratore (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 286; DTF 75 IV 16 e 17), siccome quest’ultimo oltre a non avere più la certezza di incassare l’importo di sua spettanza, non può, nel frattempo, nemmeno usufruire di questa somma di denaro (DTF 75 IV 17).