Giusta l’art. 149 CP si rende colpevole di frode dello scotto chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l’esercente della somma dovuta. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, che peraltro non è recente, l’elemento oggettivo del reato di frode dello scotto è adempiuto nella misura in cui l’albergatore / il ristoratore viene ingannato nella sua aspettativa di essere remunerato per le prestazioni di vitto o/e di alloggio fornite all’ospite (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 285; DTF 75 IV 16).