Ritiene altresì che la situazione nel mese di febbraio 2003 era cambiata, asserendo che “era, infatti, chiaro, a quel momento, che il Signor PI 1 non avesse intenzione di pagare il dovuto,” e pertanto “veniva così ad essere adempiuta anche la condizione soggettiva, (…)” (istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4). A suo giudizio, infine, la querela 19.2.2003 non sarebbe tardiva, ritenuto che la stessa si basa su fatti nuovi e ossequia inoltre il termine di tre mesi previsto dall’art. 29 CP “(…) dalla firma della transazione da parte __________” (istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4 e 5).