riferendosi alla dottrina recente portata da Corboz (…)”, rilevando inoltre che “l’assenza dell’elemento soggettivo non era invece contestabile a quel momento, motivo per il quale l’istante non ha inoltrato istanza di promozione dell’accusa” (istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4). Ritiene altresì che la situazione nel mese di febbraio 2003 era cambiata, asserendo che “era, infatti, chiaro, a quel momento, che il Signor PI 1 non avesse intenzione di pagare il dovuto,” e pertanto “veniva così ad essere adempiuta anche la condizione soggettiva, (…)” (istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4).