L’istante, dopo aver esposto i fatti, contesta innanzitutto l’argomentazione del magistrato inquirente secondo cui la querela concerne gli stessi fatti che sono già stati oggetto della denuncia/querela 10.8.2002 (istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 3). Sostiene poi che il procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere 22.8.2002 “(…) contestava gli elementi soggettivi ed oggettivi della frode dello scotto (…) basandosi sul fatto, che il Signor PI 1 avesse promesso di pagare al 15 settembre 2002 e che gli fosse stato concesso di non incassare il dovuto al momento usuale”, contestando - in relazione all’elemento oggettivo - “(…) la motivazione giuridica del Procuratore,