d. Con decisione 26.2.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela 19.3.2003, evidenziando che la stessa “(…) concerne i medesimi fatti già oggetto della precedente querela di data 10.08.2002, sfociata in decreto di non luogo a procedere il 22.08.2002, nel frattempo cresciuto in giudicato (NLP __________)”, che “in tal senso la querela è tardiva in quanto tale, come anche quale istanza di promozione dell’accusa” e che “d’altronde, il querelante non indica nuovi fatti suscettibili di giustificare la riapertura del procedimento ex art. 187 CPPT, ma si limita bensì a menzionare eventi - quali ad esempio il mancato rispetto di una transazione datata