{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-73_2004-10-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43011&nX40_KEY=4711295&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fa84e1725850ea68f3e3ad87043bab4a"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2003.73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.73"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.73"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.73"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. frode dello scotto. tardività della querela."}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:11:32", "Checksum": "604e8b99d50f821998754e76316b9ee3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.73\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. frode dello scotto. tardività della querela.\n\n\n4. L’istante ha infine contestato la tardività della querela, asserendo contestualmente che la medesima si fonderebbe su fatti nuovi e che sarebbe stata inoltrata tempestivamente, dalla sottoscrizione della transazione del 21.11.2002 (cfr. istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4 e 5; copia transazione 21.11.2002 allegata alla querela 19.2.2003).\nLa querela trasmessa brevi manu dall’istante al Ministero pubblico il 19.2.2003, concerne - come rettamente rilevato dal magistrato inquirente - i medesimi fatti che sono già stati oggetto della denuncia/querela 10.8.2002, sfociata nel decreto di non luogo a procedere 22.8.2002, nel frattempo cresciuto in giudicato. L’unica novità che emerge dagli atti è che il querelato, nonostante le sue promesse verbali e scritte, non avrebbe versato alcunché all’istante, rendendosi pure irreperibile (cfr. querela penale 19.2.2003, p. 3). Il fatto che il 15.9.2002 sia venuto a scadere il termine di pagamento (cfr., al proposito, copia scritto 9.8.2002 allegata alla querela 19.2.2003) e che il querelato non abbia sottoscritto la transazione 21.11.2002 (cfr. istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4), non è da considerarsi come una nuova prova e non giustifica quindi una riapertura del procedimento ai sensi dell’art. 187 CPP, trattandosi, come esposto, di problematiche da risolvere in sede civile.\nA prescindere da ciò, occorre ricordare che il termine di tre mesi per presentare la querela previsto dall’art. 29 CP decorre dal giorno in cui l’autore è noto al querelante e dal momento in cui questi viene a conoscenza del reato, ossia dal momento in cui sa che l’ospite lo froda della somma dovuta (cfr. DTF 75 IV 20).\nNel caso in esame, la querela è da considerarsi tardiva, ritenuto che il termine decorre, al più presto, dal momento in cui il querelato ha dovuto abbandonare gli appartamenti in questione - il 10.8.2002 -, e al più tardi, dal momento in cui egli si è reso irreperibile, - il 4.10.2002 -, siccome da quella data egli risulta d’ignota dimora (cfr. copia FU __________, Pretura del Distretto di __________, __________, notifica di sentenza nella forma degli assenti, allegata alla querela penale 19.2.2003). L’istante non ha apportato alcuna prova attestante il fatto che il suo patrocinatore ha avuto contatti con lui nel corso del mese di novembre 2002, come del resto comprovato dalla circostanza che egli non ha sottoscritto la transazione del 21.11.2002 (cfr. copia transazione 21.11.2002 allegata alla querela penale 19.2.2003).\n5. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).\n6. Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’istante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 149 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza, per quanto ricevibile, è respinta.\n2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico della IS 1, __________.\n3. Rimedio di diritto:\nIl presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.\n4. Intimazione:\n-\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}