{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-73_2004-10-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43011&nX40_KEY=4923548&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fa84e1725850ea68f3e3ad87043bab4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.73"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.73"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.73"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. frode dello scotto. tardività della querela."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:27", "Checksum": "64f1dd3eb37b9b92679fb34fec76fc3b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.73\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. frode dello scotto. tardività della querela.\n\n3.2.\nDagli atti risulta che il 10.10.2001 le parti hanno concluso un contratto di locazione a tempo determinato - della durata dal 25.10.2001 al 10.12.2001 - avente quale oggetto gli appartamenti 142 e 142 (cfr. copia contratto di locazione 10.10.2001 allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________). Le parti hanno, tra l’altro, concordato un corrispettivo giornaliero di fr. 224.-- per l’appartamento 142, rispettivamente di fr. 152.-- per l’appartamento 143 (cfr. copia contratto di locazione 10.10.2001 allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________). In data 6.12.2001, rispettivamente in data 2.1.2002 le parti hanno prolungato il contratto di locazione, avente tuttavia quale oggetto gli appartamenti 134, 135 e 136 e fissando, tra l’altro, un corrispettivo giornaliero di fr. 152.-- per ciascun appartamento (copia contratti di locazione 6.12.2001 e 2.1.2002 allegati al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________). Appare inoltre che il querelato, unitamente alla sua famiglia, ha effettivamente “(…) soggiornato ininterrottamente presso l’albergo denunciante fino al 10 agosto 2002” (decreto di non luogo a procedere 22.8.2002, NLP __________, p. 1; copia scritto 8.8.2002 dell’avv. __________ __________ allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________).\nCirca il pagamento del corrispettivo il querelato avrebbe versato, a titolo di deposito cauzionale, fr. 4'000.-- e successivamente, con una certa regolarità, importi di fr. 4'000.-- / 5'000.-- (cfr. verbale d’interrogatorio 10.8.2002 di __________ __________, p. 1 e 2; decreto di non luogo a procedere 22.8.2002, NLP __________, p. 1; querela penale 19.2.2003, p. 2; istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 2), accumulando un debito residuo per un totale di fr. 31'968.-- (cfr. istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 2; copia fattura del 9.8.2002 allegata al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________).\nÈ pacifico che il querelato, unitamente alla sua famiglia, ha usufruito, per quasi dieci mesi consecutivi, di alcuni appartamenti messi a disposizione dall’istante e che egli ha versato il corrispettivo con una certa regolarità, ma soltanto a titolo parziale. Ora, per il fatto che l’istante non abbia preteso il pagamento regolare dell’intero corrispettivo mensile e che inoltre non abbia nemmeno reclamato l’adempimento delle clausole contrattuali di cui al punto f) e g) pattuite tra le parti [“f) La pigione mensile e le prestazioni supplementari devono essere pagate entro 10 giorni dalla ricezione della fattura sul nostro conto bancario o in contanti direttamente alla cassa della ricezione” e ancora: “g) Qualora il termine di pagamento non dovesse essere rispettato la locazione terminerà immediatamente con la consumazione del deposito” (copie contratti di locazione 10.10.2001 e 6.12.2001 allegati al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________)], non si può ipotizzare il reato di frode dello scotto, ritenuto che la IS 1 in tal modo non sembra essere stata delusa nelle sue aspettative di essere remunerata. Dal comportamento assunto dal querelato, segnatamente dal fatto che egli era costantemente in mora per il versamento di una parte del corrispettivo, è evidente che l’istante avrebbe potuto dedurre una sua eventuale insolvenza oppure un suo possibile rifiuto di far fronte alla remunerazione del montante scoperto. A ciò si aggiunge la circostanza che ciononostante l’istante ha accettato questa modalità di pagamento e che soltanto con scritto 8.8.2002 essa, per il tramite del suo patrocinatore, ha invitato il querelato a liberare gli appartamenti entro il 10.8.2002.\nÈ inoltre doveroso ricordare che la IS 1 ha inizialmente preteso e incassato dal querelato, a titolo di anticipo, un deposito cauzionale di fr. 4'000.--, - come d’uso negli alberghi per tutelarsi da un possibile pregiudizio -, e che sapeva che l’importo scoperto incrementava di giorno in giorno (cfr. verbale d’interrogatorio 10.8.2002 di __________ __________, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________: “Preciso che il sig. PI 1 ha sempre versato qualche cosa. Di tanto in tanto portava fr. 4'000.--/5’000.-- per scalare il suo debito nei nostri confronti. Solo che le fatture non venivano mai interamente saldate, anzi aumentavano sempre di più”). Di conseguenza essa avrebbe potuto e dovuto invitare il querelato e la sua famiglia a lasciare gli appartamenti in questione dal momento in cui era scoperta la somma di fr. 4'000.-- corrispondente al deposito cauzionale, e non soltanto l’8.10.2002 quando il credito aveva ormai ampiamente superato quest’importo.\nPer il che, il caso in esame non appare sussumibile all’ipotesi di reato di frode dello scotto. La fattispecie sembra invero rivestire una connotazione di natura prettamente civilistica, avendo l’istante con il suo comportamento accordato una concessione di credito verso il querelato, con tutti i rischi ivi connessi. L’asserzione della IS 1, che si basa sull’opinione isolata di Corboz che non viene apparentemente condivisa dalla dottrina dominante (cfr., al proposito, considerando 3.1.), - secondo cui sarebbe adempiuto il presupposto oggettivo del reato ipotizzato, dal momento in cui il querelato avrebbe disatteso l’accordo pattuito tra le parti, avendo promesso di saldare l’importo residuo entro il 15.9.2002 e non avendo questi fino ad oggi versato alcunché, rendendosi pure irreperibile -, è per questi motivi, nel caso qui posto a giudizio, insostenibile."}