{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-73_2004-10-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43011&nX40_KEY=4923548&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fa84e1725850ea68f3e3ad87043bab4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.73"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.73"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.73"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. frode dello scotto. tardività della querela."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:27", "Checksum": "64f1dd3eb37b9b92679fb34fec76fc3b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.73\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. frode dello scotto. tardività della querela.\n\n\nSecondo la giurisprudenza del Tribunale federale, che peraltro non è recente, l’elemento oggettivo del reato di frode dello scotto è adempiuto nella misura in cui l’albergatore / il ristoratore viene ingannato nella sua aspettativa di essere remunerato per le prestazioni di vitto o/e di alloggio fornite all’ospite (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 285; DTF 75 IV 16). Questa situazione è data nel caso in cui l’ospite non paga alcunché, ma anche allorquando questi non adempie tempestivamente la sua controprestazione, di regola quindi al più tardi nel momento in cui lascia l’albergo (DTF 75 IV 16). Il Tribunale federale ha altresì ritenuto che già un semplice ritardo di pagamento costituisce un pregiudizio per l’albergatore / il ristoratore (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 286; DTF 75 IV 16 e 17), siccome quest’ultimo oltre a non avere più la certezza di incassare l’importo di sua spettanza, non può, nel frattempo, nemmeno usufruire di questa somma di denaro (DTF 75 IV 17). Può accadere che l’albergatore / il ristoratore che concede credito ad un ospite, il quale usufruisce per molto tempo delle prestazioni di vitto e/o di alloggio, non venga deluso nella sua aspettativa di essere remunerato (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 286; DTF 75 IV 18). Ciò presuppone però che l’albergatore / il ristoratore abbia dedotto dall’atteggiamento assunto dall’ospite, la sua insolvenza oppure il suo rifiuto di pagare le prestazioni oppure la possibilità di non essere remunerato, e che egli abbia inoltre tenuto conto di questa circostanza (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 286 e 287; DTF 75 IV 18).\nGiova comunque osservare che nella misura in cui la dottrina è concordante, dal profilo oggettivo la fattispecie della frode dello scotto non è in ogni caso adempiuta, qualora il presunto autore, che ha usufruito delle prestazioni fornitegli dall’albergatore / dal ristoratore, prima di lasciare l’albergo senza pagare, ha pattuito un pagamento posteriore con il creditore (cfr. “Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR)” in PKG 1998 n. 30, p. 118). Si pensi ad esempio nel caso in cui l’ospite dopo aver usufruito delle prestazioni si rende conto di non avere con sé alcun denaro: egli lo comunica al personale, promettendo contestualmente di saldare il debito successivamente, lasciando su richiesta i suoi dati personali (cfr. “Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR)” in PKG 1998 n. 30, p. 118; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III: Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo 2003, p. 216; J. REHBERG / A . ECKERT / S. FLACHSMANN, Tafeln zum Strafrecht BT, Zurigo 1997, p. 92). Altri autori vanno ancora oltre e sostengono che il ritardo nel pagamento non può portare semplicemente alla frode dello scotto: se al momento della partenza o dell’abbandono del locale l’ospite è in grado ed é disposto a pagare successivamente, non gli si può infliggere una pena; l’ospite dovrebbe essere perseguito penalmente, soltanto nel caso in cui egli non è proprio intenzionato di pagare alcunché (cfr. BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 4 ad art. 149 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht BT I: Straftaten gegen individualinteressen, Berna 2003, § 16 n. 46; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 3 ad art.149 CP e riferimenti; “Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR)” in PKG 1998 n. 30, p. 118 e riferimenti). Occorre pure rilevare che Arzt - in relazione alla decisione del Tribunale federale DTF 75 IV 15, che, come testé esposto, ha ritenuto il pagamento tardivo di per sé un danno -, ha evidenziato che sia l’art. 149 CP, sia l’art. 146 CP, non possono essere utilizzati allo scopo di punire penalmente la semplice renitenza del debitore e allo scopo di risparmiare al creditore di adire le vie giudiziarie fino a giungere all’esecuzione forzata (BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 4 ad art. 149 CP).\nL’argomentazione di Corboz - secondo cui, dal profilo oggettivo, è data la violazione della disposizione di cui all’art. 149 CP dal momento in cui viene a cadere l’accordo sul posticipo di pagamento, per esempio nell’ipotesi in cui l’ospite dovesse soggiornare per lungo tempo presso una pensione e l’esercente, dal canto suo, dovesse, volente o nolente, accettare di aspettare un suo ritorno a miglior fortuna - appare un’opinione isolata, tant’è che egli non fa alcun riferimento a dottrina o a giurisprudenza (cfr. B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 8 ad art. 149 CP).\nIl Kantonsgericht grigionese ha lasciato aperta la questione a sapere se la mora nel pagamento in caso di solvibilità e di volontà di pagamento dell’ospite sia sufficiente per una condanna penale (cfr. “Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR)” in PKG 1998 n. 30).\nDal profilo soggettivo il dolo eventuale è sufficiente (DTF 75 IV 18 e riferimenti; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 16 n. 47; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 ad art. 149 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 149 CP).\n"}