{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-73_2004-10-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43011&nX40_KEY=4923548&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fa84e1725850ea68f3e3ad87043bab4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.73"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.73"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.73"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. frode dello scotto. tardività della querela."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:27", "Checksum": "64f1dd3eb37b9b92679fb34fec76fc3b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.73\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. frode dello scotto. tardività della querela.\n\n\nL’istante, dopo aver esposto i fatti, contesta innanzitutto l’argomentazione del magistrato inquirente secondo cui la querela concerne gli stessi fatti che sono già stati oggetto della denuncia/querela 10.8.2002 (istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 3). Sostiene poi che il procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere 22.8.2002 “(…) contestava gli elementi soggettivi ed oggettivi della frode dello scotto (…) basandosi sul fatto, che il Signor PI 1 avesse promesso di pagare al 15 settembre 2002 e che gli fosse stato concesso di non incassare il dovuto al momento usuale”, contestando - in relazione all’elemento oggettivo - “(…) la motivazione giuridica del Procuratore, riferendosi alla dottrina recente portata da Corboz (…)”, rilevando inoltre che “l’assenza dell’elemento soggettivo non era invece contestabile a quel momento, motivo per il quale l’istante non ha inoltrato istanza di promozione dell’accusa” (istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4). Ritiene altresì che la situazione nel mese di febbraio 2003 era cambiata, asserendo che “era, infatti, chiaro, a quel momento, che il Signor PI 1 non avesse intenzione di pagare il dovuto,” e pertanto “veniva così ad essere adempiuta anche la condizione soggettiva, (…)” (istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4). A suo giudizio, infine, la querela 19.2.2003 non sarebbe tardiva, ritenuto che la stessa si basa su fatti nuovi e ossequia inoltre il termine di tre mesi previsto dall’art. 29 CP “(…) dalla firma della transazione da parte __________” (istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4 e 5). Delle altre motivazioni così come delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, laddove necessario, in seguito.\nin diritto\n1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n2. Prima di entrare nel merito della vertenza occorre rilevare che l’istante, nel petitum, postula l’accoglimento dell’istanza di promozione dell’accusa, senza chiedere di promuovere l’accusa nei confronti del querelato e senza nemmeno indicare per quale ipotesi di reato come previsto dall’art. 188 CPP.\nDalla lettura del gravame emerge in ogni modo che essa chiede di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 per l’ipotesi di reato di frode dello scotto (cfr. istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 5). L’istante, inoltre, non si confronta esplicitamente con il secondo presupposto posto ad un’istanza di promozione dell’accusa (cfr. considerando 1), ossia la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondire quelle già acquisite. La questione della ricevibilità dell’istanza può restare comunque indecisa, ritenuto che il decreto impugnato andrebbe confermato nel merito.\n3. 3.1.\nGiusta l’art. 149 CP si rende colpevole di frode dello scotto chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l’esercente della somma dovuta."}