{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-73_2004-10-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43011&nX40_KEY=4923548&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fa84e1725850ea68f3e3ad87043bab4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.73"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.73"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.73"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. frode dello scotto. tardività della querela."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:27", "Checksum": "64f1dd3eb37b9b92679fb34fec76fc3b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2003.73\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. frode dello scotto. tardività della querela.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1,\n|\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 26.2.2003 emanato dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 19.2.2003 nei confronti di __________ PI 1, ora d’ignota dimora, per titolo di frode dello scotto; |\nrichiamate le osservazioni 11/12.3.2003 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;\nritenuto che il querelato è ora d’ignota dimora, questa Camera non ha potuto trasmettergli la presente istanza per formulare eventuali osservazioni in merito (cfr. buste agli atti);\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. In data 10.8.2002 il IS 1, __________, per il tramite della sua rappresentante __________ __________, ha sporto denuncia/querela nei confronti di __________ PI 1 per titolo di truffa e frode dello scotto, siccome quest’ultimo, unitamente alla sua famiglia, avrebbe preso in locazione - dal 25.10.2001 al 10.8.2002 - diverse suites presso __________, senza saldare l’importo residuo di\nfr. 31'968.-- (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 e documenti ivi allegati dell’inc. MP __________).\nb. Con decisione 22.8.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela, rilevando sostanzialmente che “da quanto si può evincere dal rapporto d’inchiesta, i presupposti dei reati di truffa e di frode dello scotto non sono adempiuti” (decreto di non luogo a procedere 22.8.2002, p. 2, al quale si rimanda per brevità).\nc. Con ulteriore esposto 19.3.2003 il IS 1 ha nuovamente sporto querela penale nei confronti di __________ PI 1 limitatamente all’ipotesi di reato di frode dello scotto, affermando che “purtroppo, e nonostante le previsioni del procuratore pubblico che pure ha creduto al querelato (…), e le promesse di quest’ultimo, il 15 settembre 2002 non era ancora stato pagato il dovuto (…)” (querela penale 19.3.2003, p. 3). Ha pure asserito che “(…), nonostante le ripetute, numerose e credibili promesse il querelato non si è mai presentato a __________ e non ha pagato nulla di quanto promesso, sebbene più volte si sia reso parte attiva, telefonando e dichiarando di voler ossequiare l’accordo verbale”, rilevando inoltre di aver capito “(…) a metà gennaio 2003 (…) che il Signor PI 1 non avrebbe più pagato il suo debito. In effetti, da quella data” egli “(…) si è reso irreperibile, non rispondendo alle telefonate e non dando più sue informazioni” (querela penale 19.3.2003, p. 3). Ha altresì sostenuto che “(…) pure la data prevista per la seconda rata è oramai sorpassata, senza che il querelato abbia pagato qualcosa né abbia firmato la transazione”, asseverando che “si può (…), a questo punto, affermare con certezza, che il querelato non ossequierà ai suoi obblighi di pagamento” e che “la presente querela è pertanto da considerarsi giustificata dal punto di vista della condizione soggettiva” (querela penale 19.3.2003, p. 3 e 4).\nd. Con decisione 26.2.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela 19.3.2003, evidenziando che la stessa “(…) concerne i medesimi fatti già oggetto della precedente querela di data 10.08.2002, sfociata in decreto di non luogo a procedere il 22.08.2002, nel frattempo cresciuto in giudicato (NLP __________)”, che “in tal senso la querela è tardiva in quanto tale, come anche quale istanza di promozione dell’accusa” e che “d’altronde, il querelante non indica nuovi fatti suscettibili di giustificare la riapertura del procedimento ex art. 187 CPPT, ma si limita bensì a menzionare eventi - quali ad esempio il mancato rispetto di una transazione datata 22.11.2002 - occorsi posteriormente al citato decreto di non luogo a procedere e di chiara natura civile” (decreto di non luogo a procedere 26.2.2003, p. 1).\ne. Con il presente tempestivo gravame la IS 1 chiede che l’istanza di promozione dell’accusa venga accolta, che il decreto di non luogo a procedere 26.2.2003 venga annullato e che l’istruzione del processo, a seguito della querela 19.2.2003 sporta nei confronti di __________ PI 1 per titolo di frode dello scotto ai sensi dell’art. 149 CP, abbia luogo per opera di un altro procuratore pubblico (istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 5)."}