{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-70_2004-11-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42890&nX40_KEY=4923186&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "680f08e5cd262bda2ed4ec24d5c9f65d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.70"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.70"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. legge sulla protezione delle acque. legittimazione. irricevibilità."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:45", "Checksum": "8410719dcf0c8784dd3322dc132c0bd1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.70\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. legge sulla protezione delle acque. legittimazione. irricevibilità.\n\n\nOra, se è vero che il CdS ha annullato la predetta licenza edilizia in sanatoria, è altrettanto vero che la Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua sia nel 1998 e successivamente nel 2001 ha confermato il corretto funzionamento dell’impianto in questione, tra l’altro, sottoposto a regolari controlli, e che il Dipartimento del territorio nel 2002 ha formulato il suo preavviso favorevole, accettando “(…) la soluzione che prevede di depositare provvisoriamente il limo proveniente dalle vasche di decantazione dell’impianto, in una fossa naturale del terreno”, rilevando che “(…) l’impianto di decantazione con riciclo delle acque residuali installato dal signor PI 1 sarebbe inoltre da considerarsi correttamente funzionante (cfr. scritto del 25 marzo 2002)” (decisione CdS no. __________ del 27.8.2002, p. 2). Ciò posto e ritenuto che l’impianto di depurazione delle acque in questione è stato collaudato ed approvato almeno in tre occasioni dal Dipartimento del territorio (nel 1998, nel 2001 e con il preavviso favorevole dell’8.4.2002), che la controversia di natura edilizia, segnatamente l’annullamento della licenza edilizia in sanatoria da parte del CdS, non comprova in alcun modo che il denunciato abbia agito con negligenza ai sensi dell’art. 70 LPAc e infine che la Sezione della protezione dell’acqua e dell’aria ha comunque evidenziato che i valori riscontrati dal prelievo dei due campioni possono essere stati influenzati da altri fattori, dagli atti non emergono seri e concreti indizi di commissione di reato da parte del denunciato. L’istante, del resto, nemmeno li indica. La questione non merita pertanto ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato non può che essere confermato.\n4. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).\n5. Il gravame è da dichiararsi irricevibile. Tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili sono poste a carico dell’istante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, art. 70 LPAc, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza è irricevibile.\n2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico della IS 1, __________, che rifonderà a __________ PI 1, __________, CHF 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione:\n|\nterzi implicati |\nPI 1\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}