{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-70_2004-11-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42890&nX40_KEY=4923186&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "680f08e5cd262bda2ed4ec24d5c9f65d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.70"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.70"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. legge sulla protezione delle acque. legittimazione. irricevibilità."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:45", "Checksum": "8410719dcf0c8784dd3322dc132c0bd1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.70\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. legge sulla protezione delle acque. legittimazione. irricevibilità.\n\n3.2.\nL’istante, come esposto, asserisce che il denunciato al momento della presentazione del gravame non era in possesso di una licenza edilizia e nemmeno di un’autorizzazione per l’installazione di un impianto di depurazione delle acque, sostenendo altresì che la Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua avrebbe collaudato un impianto senza alcuna autorizzazione e pertanto il magistrato inquirente avrebbe anche dovuto tenere conto di questa negligenza e stabilire se questa struttura fosse stata legalmente autorizzata o meno (cfr. istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003, p. 4 e 5).\nDagli atti risulta che con scritto 7.12.1998 la Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua, Ufficio canalizzazioni, ha informato il qui denunciato di aver costatato il corretto funzionamento dell’impianto di decantazione (cfr. AI 2, copia scritto 7.12.1998, p. 1). Il 18.7.2001 questa autorità in relazione alla lettera 11.7.2001 trasmessale dal Municipio di __________ ha comunicato che “i risultati dell’analisi dei due campioni prelevati nel riale presentavano, per quanto concerne le sostanze in sospensione, dei valori al di sopra dei limiti fissati dall’Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) del 28 novembre 1998”, rilevando in ogni modo che “(…) i due campioni sono stati prelevati in giorni di pioggia, quindi i valori riscontrati nelle analisi possono così risultare alterati dal dilavamento del campo stradale e dal convogliamento di acque torbide provenienti dalla montagna sovrastante il laboratorio” e che “da un successivo prelievo, effettuato senza preavviso, nell’ultima vasca di decantazione dell’impianto di trattamento delle acque del laboratorio, i valori riscontrati risultavano più contenuti” (AI 2, copia scritto 18.7.2001). Ha infine osservato che “è comunque nostra intenzione discutere con il proprietario l’adozione a breve termine di una soluzione che abbia ad evitare in futuro qualsiasi immissione di acque residuali nel corso d’acqua in questione” (AI 2, copia scritto 18.7.2001). Con successivo scritto 19.9.2001 l’Ufficio canalizzazioni ha informato il Municipio di __________ del fatto che “(…), considerata l’avvenuta modifica apportata all’impianto di trattamento (eliminazione pozzo pompa e spostamento pompa rilancio acque depurate nell’ultima vasca di decantazione), avendo costatato durante il sopralluogo il corretto funzionamento dell’impianto, già precedentemente collaudato il 4 dicembre 1998, da parte nostra nulla osta alla sua rimessa in esercizio in modo definitivo”, osservando in ogni caso che “l’impianto di trattamento delle acque sarà oggetto di regolari controlli da parte nostra” (AI 2, copia scritto 19.9.2001). Successivamente, con decisione 27.8.2002 il CdS, su proposta del Servizio dei ricorsi, ha accolto il ricorso 24.5.2002 presentato da __________ __________ avverso la licenza edilizia in sanatoria dell’8.5.2002 rilasciata a __________ PI 1 per la realizzazione di un impianto di depurazione delle acque residuali per il laboratorio di granito al mappale no. __________, di proprietà di __________ e __________ __________, annullando contestualmente la predetta licenza e ritornando gli atti “(…) al Municipio di __________ affinché fissi un congruo termine all’istante per l’inoltro di una nuova domanda di costruzione corredata dalla documentazione necessaria come indicato ai considerandi 4 e 5 e statuisca nuovamente nel merito una volta ottenuto il preavviso delle competenti autorità cantonali” (decisione CdS no. __________ del 27.8.2002, p. 11). Da questa decisione emerge altresì che l’8.5.2002 il Municipio di __________, su preavviso favorevole del Dipartimento del territorio dell’8.4.2002, ha rilasciato a __________ PI 1 la licenza edilizia in sanatoria in questione (cfr. decisione CdS no. __________ del 27.8.2002, p. 2, 3, 8 e 9), ma che la stessa difetta “(…) di tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibile la natura e l’estensione dell’opera oggetto della domanda”, rilevando pure che “(…), vaga risulta inoltre la destinazione del limo che si verrebbe a depositare nelle vasche di decantazione dell’impianto durante il procedimento di depurazione” (decisione CdS no. __________ del 27.8.2002, p. 8). Il CdS ha poi esposto che “stante al Dipartimento del territorio (cfr. preavviso DT n. __________ dell’8 aprile 2002) l’istante sarebbe in effetti autorizzato a depositare provvisoriamente i detriti fuoriuscenti dalle due summenzionate vasche di decantazione in una fossa naturale nel terreno; nulla è tuttavia dato di sapere in merito all’ubicazione esatta di tali fosse, alle loro caratteristiche e dimensioni, nonché agli accorgimenti necessari atti a garantire la sicurezza del deposito intermedio prima del trasporto alle discariche finali” (decisione CdS no. __________ del 27.8.2002, p. 8 e 9)."}