{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-70_2004-11-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42890&nX40_KEY=4923186&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "680f08e5cd262bda2ed4ec24d5c9f65d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.70"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.70"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. legge sulla protezione delle acque. legittimazione. irricevibilità."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:45", "Checksum": "8410719dcf0c8784dd3322dc132c0bd1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.70\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. legge sulla protezione delle acque. legittimazione. irricevibilità.\n\n\nGiusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione dell'accusa compete unicamente alla parte civile, vale a dire alla persona danneggiata moralmente o materialmente dal reato (art. 69 cpv. 1 CPP). Secondo dottrina e giurisprudenza può tuttavia costituirsi parte civile solo la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 69 CPP e riferimenti ivi citati).\nSe il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito; in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (DTF 119 Ia 342 e 118 Ia 14; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 69 CPP). Se la commissione di reati che proteggono beni pubblici lede solo indirettamente interessi privati, il singolo cittadino non viene di principio considerato parte lesa, poiché i suoi interessi sono rappresentati dalla magistratura penale (N. SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo 2004, 4. ed., n. 509).\nIl presente gravame è stato sottoscritto da __________ __________, apparentemente presidente della __________ e da __________ __________, presidente “(…) dell’associazione __________ __________ __________ __________” (istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003, p. 3 e 6). Dalla lettura del gravame appare tuttavia che la __________ sia rappresentata esclusivamente da __________ __________ (cfr. istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003, p. 1 e 3).\nGiova al proposito rilevare che i firmatari non hanno comprovato di essere legittimati a rappresentare la __________, non avendo prodotto alcun documento attestante che __________ __________ ne sia effettivamente il presidente e che __________ __________ ne sia perlomeno membro. Dal sito internet della __________, sotto la voce “comitato-contatti”, risulta __________ __________ quale attuale presidente della __________, __________ __________ quale membro del comitato direttivo, mentre __________ __________ non risulta quale suo membro. Tra le società affiliate alla __________ emerge, tra l’altro, la “__________” con presidente __________ __________ (aggiornamento del 3.4.2004).\nDalla storia della __________ emerge che dal 1998 fino al 2002 __________ __________ era il suo presidente, mentre dal 2003 la presidenza è passata ad __________ __________ (aggiornamento del 12.1.2004), corrispondente al periodo in cui è stata inoltrata l’istanza in esame. Ciò posto e ritenuto che i firmatari non hanno comprovato di essere legittimati a rappresentare la __________, già per questo motivo il presente gravame è da dichiararsi irricevibile.\nSi evidenzia inoltre che il reato ipotizzato dall’istante - apparentemente il reato di cui all’art. 70 LPAc (cfr. istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003, p. 1) - è una disposizione che punisce penalmente colui che intenzionalmente (cpv. 1) oppure negligentemente (cpv. 2) viola le norme di comportamento sancite dagli art. 6, 22, 35, 37, 38, 39 cpv. 2 e 44 LPAc. Lo scopo della LPAc, che si applica a tutte le acque superficiali o sotterranee (art. 2 LPAc), è quello di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli (cfr. art. 1 LPAc; DTF 120 IV 300 consid. 3). L’istante, in sede di denuncia, si è costituita parte civile, chiedendo contestualmente il risarcimento di CHF 1'000.-- “(…) verso i responsabili che hanno causato il grave inquinamento delle acque, che inciderà pesantemente sulla qualità non solo delle acque del riale stesso ma del suo ricettore a valle e della microfauna della presente” (denuncia penale 29/30.10.2001). Essendo la disposizione di cui all’art. 70 LPAc una norma che protegge apparentemente beni pubblici e che quindi gli interessi privati sono lesi solo in maniera indiretta, la circostanza che la __________ venga considerata quale parte lesa appare perlomeno dubbia, avendo la stessa inoltre asserito di aver subito un danno di complessivi CHF 1'000.-- senza aver concretamente comprovato il pregiudizio subito.\n2.3.\nL’istanza di promozione dell’accusa deve pure essere dichiarata irricevibile, ritenuto che l’istante contesta le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente senza indicare con precisione quale norma penale della LPAc abbia, se del caso, violato il denunciato e senza nemmeno confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato. Ciò non è evidentemente sufficiente per promuovere l’accusa.\n3. A prescindere dall’irricevibilità del gravame, il decreto impugnato andrebbe comunque confermato anche nel merito.\n"}