{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-70_2004-11-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42890&nX40_KEY=4923186&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "680f08e5cd262bda2ed4ec24d5c9f65d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.70"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.70"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. legge sulla protezione delle acque. legittimazione. irricevibilità."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:45", "Checksum": "8410719dcf0c8784dd3322dc132c0bd1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.70\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. legge sulla protezione delle acque. legittimazione. irricevibilità.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.3.2003 presentata dalla\n|\n|\nIS 1 già in __________, ora in __________; |\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 17.2.2003 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 26.10.2001 (recte: 29/30.10.2001, cfr. busta d’intimazione agli atti) nei confronti di __________ PI 1, __________ (patr. dall’avv. __________ __________, __________), per titolo di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque; |\nrichiamate le osservazioni 4/5.3.2003 del procuratore pubblico e 13/14.3.2003 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con scritto 29/30.10.2001 la IS 1 (in seguito __________), rappresentata dal suo presidente __________ __________ e dal presidente della __________ __________ __________ __________ __________ __________, ha sporto denuncia penale nei confronti di __________ PI 1, per titolo di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque in relazione all’inquinamento delle acque del riale che si trova presso il laboratorio del denunciato, quantificando il danno subito in CHF 1'000.-- (cfr. denuncia penale 29/30.10.2001).\nb. Dopo aver assunto le informazioni preliminari mediante l’interrogatorio delle parti in sede di polizia, con decisione 17.2.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, ritenendo sostanzialmente che nel caso in esame “(…), non sono dati i presupposti per poter ritenere che il denunciato abbia commesso alcuna negligenza né tantomeno commesso il reato di cui all’art. 70 LPAc con intenzionalità” e che “(…), non è assolutamente dimostrato o reso altamente verosimile che l’acqua del riale sia stata inquinata proprio dall'acqua proveniente dallo scarico dell’impianto del denunciato” (decreto di non luogo a procedere 17.2.2003, p. 3). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.\nc. Con il presente tempestivo gravame la __________, sempre rappresentata da __________ __________ e da __________ __________, chiede di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque (cfr. istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003, p. 6).\nLa __________ contesta le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, ritenendo sostanzialmente che, a seguito della decisione 27.8.2002 del Consiglio di Stato (in seguito CdS), su proposta del Servizio ricorsi (cfr. decisione no. __________ del 27.8.2002), il denunciato “(…) attualmente non è in possesso di alcuna licenza edilizia e di riflesso neanche di una autorizzazione per installare un impianto di depurazione acque: ne segue dunque che la SPAAS (ndr: Sezione dell’aria e dell’acqua) ha collaudato un impianto, che di per sé non è stato ancora autorizzato”, asserendo che per questi motivi il procuratore pubblico “(…) avrebbe dovuto esaminare l’esistenza di una negligenza anche sotto questo aspetto”, essendosi a sua mente __________ PI 1 “(…) reso negligente, per non avere inoltrato tempestivamente una domanda tendente all’ottenimento della licenza edilizia e per non aver installato una struttura adeguata” (istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003, p. 4 e 5). A suo giudizio il procuratore pubblico “(…) avrebbe dovuto accertare meglio, con particolare riferimento all’annullamento della licenza edilizia a suo tempo rilasciata al PI 1 stesso per l’installazione dell’impianto di depurazione delle acque, accertando in definitiva se tale struttura era legalmente autorizzata oppure no”, ritenendo “(…) tale circostanza (…) determinante per l’accertamento dei fatti” (istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003, p. 5). Delle altre motivazioni così come delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 1 si dirà, se indispensabile, in seguito.\n1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n2. 2.1."}