3.4. È infine doveroso porre l’accento sul fatto che il magistrato inquirente, contrariamente a quanto asserisce l’istante (cfr. istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p.3), con l’emanazione del decreto di non luogo a procedere 19.2.2003 non solo si è pronunciato sul contenuto della frase oggetto della querela, ma ha debitamente considerato, come previsto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, il contesto in cui questa frase è stata formulata. Ne discende che l’asserzione dell’istante secondo cui il procuratore pubblico avrebbe motivato la sua decisione considerando soltanto una parte di frase che non sarebbe stata oggetto della querela penale è manifestamente infondata. 4. 4.1.