3.3. Giusta l'art. 177 cpv. 1 CP è punito per ingiuria chi offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona. Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (art. 177 cpv. 2 CP). Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse (art. 177 cpv. 3 CP). Il reato di ingiuria presuppone intenzionalità da parte dell’autore: egli deve - tra l’altro - volere oppure prendere in considerazione che la sua affermazione sia lesiva dell’onore (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op.