3.2. Il reato di cui all'art. 173 cifra 1 CP - secondo cui è punito, a querela di parte, per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto – presuppone, dal profilo soggettivo, l’agire intenzionale da parte dell’autore. L’intenzionalità si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente.