Occorre in ogni caso ricordare che i qui querelati non si sono rivolti ad un “terzo” qualsiasi, bensì ad un’autorità giudiziaria, coinvolgendo in tal modo il pretore e, se del caso, i suoi collaboratori. La controversia ha interessato quindi un limitato gruppo di persone, peraltro tenute al segreto d’ufficio e perfettamente coscienti del particolare contesto in cui eventuali affermazioni dispregievoli dell’onore sarebbero state proferite e del fatto che le stesse sarebbero state soggette a vaglio critico (cfr. in tal senso DTF 118 IV 251). Non appare nemmeno che i querelati abbiano travalicato i limiti di quanto necessario e pertinente per l’accertamento dei fatti.