Ora, l’istante in sede di querela ha asserito che la seconda parte di quest’ultima affermazione [“(…), nonché precedenti penali di vario genere, soprattutto per i reati d’ingiuria, vie di fatto e diffamazione (agli atti c/o il Ministero pubblico)”] sarebbe “(…) altamente lesiva dell’onore e della dignità del querelante, nonché una gratuita denigrazione della persona di quest’ultimo” (querela penale 17/18.2.2003, p. 2). Giova a questo riguardo rilevare che per determinare il carattere lesivo di un’allegazione non si può prescindere dal contesto nel quale è stata proferita.