Sostiene inoltre che “la frase oggetto della querela (…) è stata espressa come un dato di fatto ben preciso, espresso in modo imprescindibile e cristallino, che non lascia alcun margine di interpretazione; il qui istante è un “diffamatore”, “un ingiuriatore” e “uno che passa per le vie di fatto” e quindi non come semplice supposizione” e che “(…), non esistendo precedenti penali a carico del qui istante, l’affermazione fatta dall’avv. PI 1 è sicuramente stata fatta in modo gratuito ed in piena malafede (…)” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 4).