b. Con decisione 19.2.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, evidenziando che “nella fattispecie, la frase contestata è stata formulata esclusivamente ai fini della vertenza civile che oppone le parti ed è stata presentata unicamente al Giudice che dovrà statuire su quest’ultima vertenza” (decreto di non luogo a procedere 19.2.2003, p. 3). Ha altresì esposto che “la frase non è stata (…) formulata per fare della maldicenza ma per informare il Giudice di quanto già avvenuto tra le parti” e che “questa affermazione non costituisce quindi lesione dell’onore e non configura né il reato di diffamazione, né tantomeno quello di calunnia o di