{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-67_2004-11-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42909&nX40_KEY=4923313&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "608ed3b63075c81bd8e082197f2daf6c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.67"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.67"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.67"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione. calunnia. ingiuria."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:15", "Checksum": "74e9fa244f699009f7c1484d0a9c26da", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.67\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione. calunnia. ingiuria.\n\n3.2.\nIl reato di cui all'art. 173 cifra 1 CP - secondo cui è punito, a querela di parte, per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto – presuppone, dal profilo soggettivo, l’agire intenzionale da parte dell’autore. L’intenzionalità si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare \"animus iniurandi\", bastando che l'autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 48 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 173 CP).\nDalla lettura del riassunto scritto e segnatamente della frase incriminata non appare che i querelati fossero coscienti del fatto che la loro affermazione potesse nuocere alla reputazione di __________ IS 1.\nL’asserzione dell’istante secondo cui “(…), essendo un fatto certo che a carico del qui istante mai vi sono stati precedenti penali (vedi doc. B allegato alla querela), le allegazioni dei due querelati, non solo pura maldicenza, ma esse prevaricano di molto il limite del necessario e del pertinente (…), facendone discendere che, con ciò si vuole informare il Giudice, ma gli si vuole istigare delle false velleità” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 5), non è atta a comprovare l’intenzionalità da parte dei querelati. Gli stessi, del resto, nelle loro osservazioni hanno, tra l’altro, affermato che “(…) la frase querelata non è altro che un invito per il Giudice civile di voler provvedere ad informarsi sulla persona del IS 1, (…)“, evidenziando in ogni caso “(…) la mancanza totale dell’intenzione da parte” loro “(…) di voler offendere il querelante” (osservazioni 13/14.3.2003, p. 4). Ritenuto che l’istante non ha apportato alcuna prova concreta attestante un possibile agire intenzionale da parte dei querelati, l’art. 173 CP non appare applicabile al caso in esame.\nPer gli stessi motivi nemmeno l’ipotesi di reato di cui all all’art. 174 cifra 1 CP - secondo cui è punito, a querela di parte, per calunnia chi, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto e che si configura come una diffamazione qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4 ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 324 e 325; B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 174 CP) - sembra applicabile al caso di specie. Occorre altresì rilevare che l’istante non ha del resto comprovato che i querelati sapevano di dire cosa non vera.\n3.3.\nGiusta l'art. 177 cpv. 1 CP è punito per ingiuria chi offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona. Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (art. 177 cpv. 2 CP). Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse (art. 177 cpv. 3 CP). Il reato di ingiuria presuppone intenzionalità da parte dell’autore: egli deve - tra l’altro - volere oppure prendere in considerazione che la sua affermazione sia lesiva dell’onore (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 9 ad art. 177 CP e riferimenti; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 337; B. CORBOZ, op. cit., n. 24 ad art. 177 CP e riferimenti; S. TRECHSEL, op. cit., n. 6 ad art. 177 CP).\nNemmeno per quest’ultima ipotesi di reato dagli atti emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei querelati in relazione al suo presupposto soggettivo, non avendo l’istante sufficientemente dimostrato che i querelati avrebbero perlomeno preso in considerazione il fatto che la frase incriminata fosse lesiva del suo onore. Come esposto, dalle osservazioni 13/14.3.2003 e dall’allegato di duplica 4/7.4.2003 dei querelati appare che essi non hanno voluto offenderlo in alcun modo. La questione non merita pertanto ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato non può che essere confermato.\n"}