{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-67_2004-11-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42909&nX40_KEY=4923313&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "608ed3b63075c81bd8e082197f2daf6c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.67"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.67"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.67"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione. calunnia. ingiuria."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:15", "Checksum": "74e9fa244f699009f7c1484d0a9c26da", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.67\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione. calunnia. ingiuria.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1 ,\n|\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 19.2.2003 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 17/18.2.2003 nei confronti dell'avv. __________ PI 1, __________, e di __________ __________ PI 2, __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), per titolo di diffamazione, calunnia e ingiuria; |\nrichiamate le osservazioni 4/5.3.2003 del procuratore pubblico e 13/14.3.2003 dell’avv. __________ PI 1 e __________ __________ PI 2, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nrichiamate altresì le osservazioni di replica 21/24.3.2003 di __________ __________ IS 1 e di duplica 4/7.4.2003 dell’avv. __________ PI 1 e __________ __________ PI 2;\nrilevato che con scritto 25/26.3.2003 il procuratore pubblico ha comunicato a questa Camera di non avere particolari osservazioni da formulare in relazione alla replica 21/24.3.2003 dell’istante;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 17/18.2.2003 __________ IS 1 ha sporto querela penale nei confronti dell’avv. __________ PI 1 e di __________ __________ PI 2 per titolo di diffamazione, calunnia e ingiuria, in relazione ad una frase contenuta nell’allegato di risposta prodotto dai querelati il 4.2.2003 nel corso dell’udienza di discussione presso la Pretura di __________ (cfr. doc. A allegato alla querela penale 17/18.2.2003).\nb. Con decisione 19.2.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, evidenziando che “nella fattispecie, la frase contestata è stata formulata esclusivamente ai fini della vertenza civile che oppone le parti ed è stata presentata unicamente al Giudice che dovrà statuire su quest’ultima vertenza” (decreto di non luogo a procedere 19.2.2003, p. 3). Ha altresì esposto che “la frase non è stata (…) formulata per fare della maldicenza ma per informare il Giudice di quanto già avvenuto tra le parti” e che “questa affermazione non costituisce quindi lesione dell’onore e non configura né il reato di diffamazione, né tantomeno quello di calunnia o di ingiuria” (decreto di non luogo a procedere 19.2.2003, p. 3). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.\nc. Con la presente tempestiva istanza __________ IS 1 postula l’accoglimento dell’istanza e della richiesta di assumere le prove indicate ai sensi dell’art. 186 cpv. 4 CPP. Espone inoltre che “di conseguenza è promossa l’accusa nei confronti (…)” dei querelati per le ipotesi di reato di cui agli art. 173, 174 e 177 CP, chiedendo che venga ordinata l’assunzione dell’incarto MP __________ e la congiunzione di questo procedimento con l’incarto MP __________ per quanto concerne __________ __________ PI 2, protestando tasse, spese e ripetibili (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 7).\nL’istante, dopo aver esposto i fatti, evidenzia in particolare che “(…) le motivazioni del MP si rifanno ad un tratto di frase (…) che nemmeno è o è stato oggetto della (…) querela penale”, ritenendo che il magistrato inquirente non si sarebbe “(…) pronunciato sull’oggetto della querela (…) e di conseguenza il riesame della fattispecie, rispettivamente la richiesta di promuovere l’accusa, è più che mai giustificata” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 3). Sostiene inoltre che “la frase oggetto della querela (…) è stata espressa come un dato di fatto ben preciso, espresso in modo imprescindibile e cristallino, che non lascia alcun margine di interpretazione; il qui istante è un “diffamatore”, “un ingiuriatore” e “uno che passa per le vie di fatto” e quindi non come semplice supposizione” e che “(…), non esistendo precedenti penali a carico del qui istante, l’affermazione fatta dall’avv. PI 1 è sicuramente stata fatta in modo gratuito ed in piena malafede (…)” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 4). Ritiene poi che “(…) eventuali questioni penali sono ben lungi dall’essere “pertinenti all’azione civile” e quanto meno necessarie per l’accertamento dei fatti”, rilevando altresì che “trattandosi di una questione di immissioni foniche, quello che è da accertare è se ci sono o meno state e di conseguenza simili false affermazioni, non sono né pertinenti, né necessarie e conseguentemente (…) queste esternazioni sono dei reati” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 4 e 5). Assevera infine che “(…) non si può asserire che le parti, Giudice compreso, siano perfettamente coscienti del particolare contesto in cui l’incriminata frase è stata formulata, in quanto egli, non è a conoscenza del contenuto delle querele penali e le motivazioni alla base di esse e quanto ad oggi emerso”, siccome “(…) questi procedimenti non gli competono” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 6). Delle altre motivazioni così come delle osservazioni delle parti, della replica dell’istante e della duplica dei querelati, si dirà, se indispensabile, in seguito.\nin diritto\n1. 1.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato."}