5/9.12.2002, p. 2). b. Successivamente all’audizione delle parti in sede di polizia, il procuratore pubblico in data 17.2.2003 ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, evidenziando che “nel comportamento del querelato difficilmente si può certo ravvisare l’elemento soggettivo del dolo, non essendo emersi elementi tali da far ritenere che egli abbia volutamente inteso arrecare intenzionalmente un danno al querelante” e rilevando che “al querelante resta comunque riservata l’eventuale azione civile di risarcimento che potrà essere proposta dinanzi al competente Giudice civile” (decreto di non luogo a procedere 17.2.2003, p. 1).