{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-65_2004-10-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42954&nX40_KEY=4711294&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "773c73440d44306a710826e4042e1e71"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2003.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.10.2004 60.2003.65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.10.2004 60.2003.65"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 28.10.2004 60.2003.65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. danneggiamento."}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:12:00", "Checksum": "9272bd22c31fc1b34ac93b2591a79d3a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 28.10.2004 60.2003.65\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. danneggiamento.\n\n\nIl reato di cui all'art. 144 cpv. 1 CP - secondo cui è punito per danneggiamento, a querela di parte, chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri - presuppone, tra l'altro, che l'autore agisca intenzionalmente o perlomeno con dolo eventuale (cfr. BSK StGB II - P. WEISSENBERGER, Basilea 2003, n. 27 ad art. 144 CP; J. REH-BERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 8. ed., Zurigo 2003, p. 170; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 14 n. 50; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 23 ad art. 144 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 5 ad art. 144 CP).\n2.2.\nIl querelato, interrogato il 9.1.2003 dinanzi alla polizia, ha dichiarato di non ritenersi in alcun modo “(…) responsabile del reato di danneggiamento”, avendo sempre pensato che la pianta fosse di sua proprietà, essendo la stessa stata “(…) lasciata all’esterno della rete metallica da lui (__________IS 1) impiantata”, rilevando inoltre che il querelante avrebbe “(…) sempre reciso solo i rami posti sul suo lato e la chioma era tutta dalla mia parte (AI 2, verbale d’interrogatorio 9.1.2003, p. 1). Ha altresì asserito di aver eseguito l’ordine impartitogli dal pretore di tagliare le piante, negando “(…) di aver danneggiato la sua rete metallica” e di essere “(…) convinto che se non avessi tagliato quell’albero il sig. IS 1 mi avrebbe ugualmente querelato e questo è stato solo un pretesto per litigare con me” (AI 2, verbale d’interrogatorio 9.1.2003, p. 1).\nDal contenuto della sua deposizione non si può ritenere che __________ PI 1 abbia agito intenzionalmente, ritenuto che egli ha asserito di non sapere che la pianta fosse di proprietà del querelante e di aver tagliato la pianta allo scopo di rispettare l’ordine impartitogli dal pretore. Non sembra quindi che egli abbia voluto oppure abbia preso in considerazione di danneggiare la pianta apparentemente di proprietà del querelante, tagliandola intenzionalmente. Circa la rete di cinta egli ha sostenuto di non avervi arrecato alcun danno, negando quindi ogni addebito.\n2.3.\nDal rapporto di constatazione del 15.11.2002 della polizia comunale di __________ redatto dall’ausiliario __________ __________ e prodotto in sede di querela, emerge che: “il giorno 15 novembre 2002 sono stato chiamato dal Signor IS 1 per costatare i danni nella sua proprietà. Il signor __________ PI 1 ha danneggiato la rete di cinta di proprietà IS 1, tagliando una pianta” (copia rapporto di constatazione 15.11.2002 allegato alla querela penale 5/9.12.2002). Giova al proposito rilevare, come confermato dallo stesso querelante, l’ausiliario della polizia è intervenuto su sua richiesta unicamente per costatare il danno. Di conseguenza, sia questo rapporto sia la fotografia agli atti - dalla quale emerge soltanto che la rete metallica è rovinata (cfr. fotografia allegata alla querela penale 5/9.12.2002) -, non sono evidentemente idonei a comprovare che il querelato avrebbe agito intenzionalmente ai sensi dell’art. 144 CP, considerato inoltre che sia il querelante sia l’ausiliario di polizia non erano presenti al momento dei fatti accaduti.\n2.4.\n3. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).\n4. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’istante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 144 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.\n3. Rimedio di diritto:\nIl presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.\n4. Intimazione:\n-\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}