{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-65_2004-10-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42954&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "773c73440d44306a710826e4042e1e71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.10.2004 60.2003.65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.10.2004 60.2003.65"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 28.10.2004 60.2003.65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. danneggiamento."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:02", "Checksum": "c9826003b1ec75e53803c0038e7c393f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 28.10.2004 60.2003.65\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. danneggiamento.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1 ,\n|\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 17.2.2003 emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 5/9.12.2002 nei confronti di __________, __________, per titolo di danneggiamento; |\nrichiamate le osservazioni 3/4.3.2003 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;\nrilevato che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Il pretore del distretto di __________, con decisione 31.7.2002, regolarmente cresciuta in giudicato, ha ordinato a __________ PI 1, proprietario del fondo al mappale no. __________ RFD di __________, di ripristinare la distanza legale dal confine del fondo di __________ IS 1 di alcune piante ubicate sul suo terreno (cfr. decisione 31.7.2002, inc. __________, p. 4).\nCon esposto 5/9.12.2002 __________ IS 1, ha sporto querela nei confronti di __________ PI 1 per titolo di danneggiamento, costituendosi contestualmente parte civile. Il querelante ha sostenuto che nel mese di novembre 2002 il querelato “(…), con atteggiamento a dir poco provocatorio, ha iniziato (…) a tagliare una pianta ogni tanto, gettando rami e legni nella mia proprietà”, rilevando altresì di aver “(…) tollerato la situazione fino a quando il 15 novembre 2002 (…) __________ PI 1 ha deliberatamente tagliato una pianta di mia proprietà facendola cadere sulla rete di cinta, anch’essa di mia proprietà, danneggiandola”, lasciandola sul posto, senza nemmeno avvisarlo (querela penale 5/9.12.2002, p. 2).\nb. Successivamente all’audizione delle parti in sede di polizia, il procuratore pubblico in data 17.2.2003 ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, evidenziando che “nel comportamento del querelato difficilmente si può certo ravvisare l’elemento soggettivo del dolo, non essendo emersi elementi tali da far ritenere che egli abbia volutamente inteso arrecare intenzionalmente un danno al querelante” e rilevando che “al querelante resta comunque riservata l’eventuale azione civile di risarcimento che potrà essere proposta dinanzi al competente Giudice civile” (decreto di non luogo a procedere 17.2.2003, p. 1).\nc. Con la presente tempestiva istanza, __________ IS 1 postula la promozione dell’accusa nei confronti di __________ PI 1 per l’ipotesi di reato di danneggiamento (cfr. istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 2).\nDopo aver esposto succintamente i fatti, ritiene dapprima di non aver indicato manifestamente nella querela che la pianta tagliata fosse di sua proprietà, ciò che potrebbe “(…) aver indotto in errore il Procuratore pubblico”, evidenziando inoltre che sia dal rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 26.1.2003 (cfr. AI 2), sia dalla fotografia agli atti (cfr. fotografia allegata alla querela penale 5/9.12.2002) emerge che la stessa sia di sua proprietà (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 2). Asserisce poi che “quindi è fuori dubbio che (…) __________ PI 1 ha agito con intenzionalità”, comprovato anche dal fatto che “(…) non mi ha avvisato, che ha lasciato la pianta sul posto e che era sicuramente irritato dal fatto di aver appena perso una causa davanti al Pretore (…)” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 2).\nd. Come esposto in entrata, il querelato non ha presentato osservazioni. Il procuratore pubblico, dal canto suo, chiede di respingere il gravame, osservando che “le argomentazioni addotte dall’istante a sostegno della sua tesi, tendono chiaramente (e comprensibilmente!) ad avvalorare l’impostazione giuridica a lui più favorevole, dimenticando che un procedimento penale può essere validamente promosso solo sulla base di confortanti indizi di reato a carico di colui, o di coloro, che appaiono essere come i possibili autori”, rimettendosi comunque al giudizio di questa Camera (osservazioni 3/4.3.2003).\n1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n2. 2.1."}