(…)”, elencando i presunti difetti riscontrati alla __________ __________, senza sostanziare in alcun modo la sua tesi accusatoria (cfr., al proposito, AI 2, scritto 16.1.2003). Si rileva del resto che l’istante non ha comprovato che i denunciati avrebbero, se del caso, agito intenzionalmente. Le asserzioni dell’istante sono quindi da considerarsi di parte, non trovando alcun riscontro oggettivo negli atti. Ciò posto e ritenuto che dagli atti non emergono seri e concreti indizi di commissione di reato da parte dei denunciati, il decreto impugnato non può che essere confermato.