Il reato di cui all'art. 169 CP - secondo cui è punito per distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali pignorati o sequestrati, compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione, appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell'attivo, oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali - presuppone, dal profilo soggettivo, intenzionalità da parte dell’autore; il dolo eventuale è comunque sufficiente (decisione TF 6S.103/2003 - 6P.141/2003