L'istante, nel suo gravame, non evidenzia seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei denunciati, esponendo solamente le proprie argomentazioni di parte senza apportare alcuna prova concreta ed oggettiva attestante un loro comportamento penalmente rilevante. Egli, infine, non si confronta con i presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato e non indica nemmeno la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondire quelle già acquisite. Ciò non è evidentemente sufficiente per promuovere l'accusa. Ne consegue che l’istanza è da dichiararsi irricevibile. 3.