{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-60_2004-11-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42915&nX40_KEY=4923313&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "da1f4f7a71f29942448aeff04cf5fa1e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 03.11.2004 60.2003.60"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 03.11.2004 60.2003.60"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 03.11.2004 60.2003.60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale. irricevibilità."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:55:04", "Checksum": "69ce54d8dd18cecd9ce934df76a5dcbe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 03.11.2004 60.2003.60\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale. irricevibilità.\n\n3.3.\nL’istante sostiene altresì che in data 15.1.2003 l'UE di __________ ha preso in custodia la __________ __________ e che in quel momento “(…) si sono inoltre riscontrati svariate manipolazioni, manomissioni e danneggiamenti della vettura, fatti prontamente comunicati al (…) Ministero pubblico (…)” (istanza di promozione dell’accusa 24/25.2.2003, p. 2 e 3), senza tuttavia apportare delle prove concrete attestanti questi difetti. Dagli atti risulta soltanto che con scritto 16.1.2003 l’istante ha informato il Ministero pubblico che i denunciati avrebbero volontariamente ed intenzionalmente “(…) deteriorato, svalutato, parzialmente reso inservibile e/o distrutto parte del mezzo posto a sequestro (…)”, elencando i presunti difetti riscontrati alla __________ __________, senza sostanziare in alcun modo la sua tesi accusatoria (cfr., al proposito, AI 2, scritto 16.1.2003). Si rileva del resto che l’istante non ha comprovato che i denunciati avrebbero, se del caso, agito intenzionalmente. Le asserzioni dell’istante sono quindi da considerarsi di parte, non trovando alcun riscontro oggettivo negli atti. Ciò posto e ritenuto che dagli atti non emergono seri e concreti indizi di commissione di reato da parte dei denunciati, il decreto impugnato non può che essere confermato.\n4. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).\n5. Alla luce di quanto sopra esposto, il gravame è da dichiararsi irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’istante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 169 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza è irricevibile.\n2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ __________ IS 1, __________.\n3. Intimazione:\n|\nterzi implicati |\n1. PI 1 2. PI 2\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl vicepresidente La segretaria"}