{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-60_2004-11-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42915&nX40_KEY=4923313&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "da1f4f7a71f29942448aeff04cf5fa1e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 03.11.2004 60.2003.60"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 03.11.2004 60.2003.60"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 03.11.2004 60.2003.60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale. irricevibilità."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:55:04", "Checksum": "69ce54d8dd18cecd9ce934df76a5dcbe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 03.11.2004 60.2003.60\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale. irricevibilità.\n\n3.2.\nL’istante asserisce innanzitutto che “al momento del sequestro della vettura __________ __________, quest'ultima (…) era nelle condizioni di poter circolare sulle strade e conseguentemente il suo stato corrispondeva all’attuale legislazione, senza limitazione alcuna e questo lo si rileva proprio dal verbale di sequestro, nel quale non è indicato in alcun modo [da parte della querelata (recte: denunciata)] la presenza di difetti all’oggetto di sequestro e quanto meno delle usure anomale (…)”, rilevando contestualmente che nemmeno “(…) il funzionario dell’UE __________, che ha proceduto al sequestro, ha annotato difetti o altro” (istanza di promozione dell’accusa 24/25.2.2003, p. 2). Indica poi che il 17.10.2002 __________ __________ PI 1 ha comunicato che “(…), una delle due vetture in questione (…) __________ __________, era (stata) chiamata al collaudo tecnico e giacché questa non era in condizioni di passare il collaudo, essa veniva stargata. Inoltre non avendo posto disponibile presso il proprio domicilio invitava l’UE __________ a prenderne possesso (…)” (istanza di promozione dell’accusa 24/25.2.2003, p. 2; cfr. pure scritto 17/18.10.2002 dell’avv. __________ __________ trasmesso all’UE __________ e scritto 25.10.2002 dell’UE __________ inviato al qui istante, inc. UE, esecuzione no. __________). A sua mente queste due differenti situazioni “(…) forniscono elementi concreti tali da ipotizzare il compimento del menzionato reato, in quanto non è ammissibile asserire che, dopo solo pochi mesi (2) una vettura (…) conforme alle norme vigenti, improvvisamente diviene totalmente inutilizzabile, tanto da non consentire di passare il collaudo tecnico” (istanza di promozione dell’accusa 24/25.2.2003, p. 2).\nOra, dagli atti emerge, tra l’altro, che il 27.8.2002 l’UE di __________ “(…) ha eseguito un complemento istruttorio sequestrando anche l’autovettura __________ __________, lasciata in custodia dell’escussa (ndr: __________ __________ PI 1)” (decisione CEF 13.12.2002, inc. __________, p. 2). Dal verbale di sequestro del 27.8.2002 risulta, in effetti, che l’autovettura __________ __________, targata __________, __________, collaudata nel 1998, “(…) attualmente si trova in custodia del Sig. PI 2 __________, convivente dell’escussa, (…), il quale la usa a scopo professionale ed è pertanto nel cantiere a __________”, che “l’autovettura citata ha percorso circa km 194’000”, che la stessa “(…) viene dichiarata di proprietà della debitrice e si procede al suo sequestro lasciando l’oggetto in custodia dell’escussa così come __________, già precedentemente sequestrata) sotto sua responsabilità a norma di legge (art. 164 CP)” e infine che “con lettera 8 agosto 2002 il Signor IS 1 rinuncia alla perizia della __________ come da dispositivo C.E.F. al punto 4c” (verbale del sequestro 27.8.2002 dell’inc. UE, esecuzione no. __________).\nGiova anzitutto rilevare che l’istante non ha apportato alcuna documentazione attestante lo stato dell’autovettura __________ __________ al momento del suo sequestro avvenuto il 27.8.2002 e lasciata in custodia di __________ __________ PI 1, e il suo stato nel corso del mese di ottobre 2002, allorquando quest’ultima era stata chiamata per effettuare il suo collaudo (cfr. scritto 17.10.2002 dell’avv. __________, inc. UE, esecuzione no. __________). Il fatto poi che con scritto 17/18.10.2002 la denunciata, per il tramite del suo patrocinatore, abbia informato l’UE di __________ che la vettura in questione non fosse in grado di superare il collaudo, non è atto a comprovare che __________ __________ PI 1, rispettivamente il suo convivente __________ PI 2, avrebbero assunto un comportamento penalmente rilevante, segnatamente che l’avrebbero intenzionalmente resa inservibile. È doveroso ricordare che la __________ __________ al momento del sequestro aveva comunque già percorso 194'000.00 km, che, ad oggi, ha circa dieci anni di vita e che il suo valore di stima ammonta a soli CHF 1'800.-- (cfr. verbale del sequestro 27.8.2002 dell’inc. UE, esecuzione no. __________).\n"}