{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-60_2004-11-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42915&nX40_KEY=4923313&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "da1f4f7a71f29942448aeff04cf5fa1e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 03.11.2004 60.2003.60"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 03.11.2004 60.2003.60"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 03.11.2004 60.2003.60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale. irricevibilità."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:55:04", "Checksum": "69ce54d8dd18cecd9ce934df76a5dcbe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 03.11.2004 60.2003.60\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale. irricevibilità.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nRaffaele Guffi, vicepresidente |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 24/25.2.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1 ,\n|\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 14.2.2003 emanato dal procuratore pubblico Claudia Solcà nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 23/24.10.2002 nei confronti di __________ __________ PI 1, __________, e di __________ PI 2, __________, per titolo di diminuzione dell’attivo in danno dei creditori e distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale; |\npremesso che l’istanza di promozione dell’accusa concerne soltanto l’ipotesi di reato di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale;\nrichiamate le osservazioni 4/5.3.2003 del procuratore pubblico, che chiede la reiezione del gravame, confermando integralmente il contenuto del decreto impugnato e ribadendo inoltre che dalla denuncia non emergono elementi che fanno supporre il compimento da parte dei denunciati del reato invocato dall’istante;\nrilevato che __________ __________ PI 1 e __________ PI 2 non hanno presentato osservazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 23/24.10.2002 __________ __________ IS 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di __________ __________ PI 1 e di __________ PI 2 per titolo di diminuzione dell’attivo in danno dei creditori e distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, asserendo sostanzialmente che i denunciati avrebbero utilizzato le __________, rispettivamente __________ __________, sottoposte a sequestro nell’ambito di una procedura di esecuzione presso l’UE di __________.\nCon scritto 16.1.2003 il denunciante ha inoltre informato il Ministero pubblico che “(…) sia sul luogo del sequestro, poi confermato (…) presso il luogo del deposito provvisorio, si è constatato (…)” che “(…) l’impianto batteria è stato fortemente manomesso”; da questa manomissione (…), ne è derivato il danneggiamento del cofano motore; (…) l’impianto di illuminazione stradale è stato fortemente manomesso, avendo tra l’altro proprio il Signor __________ (UE __________) trovato sotto la vettura, parte anteriore, parte di esso”, rilevando in particolare che “(…), non si può che riconfermare il fatto che, al momento del sequestro la vettura era abilitata alla circolazione e pertanto non è ammissibile sostenere una tesi, per la quale si possa asserire che la vettura posta sotto sequestro, era già in tali condizioni, al momento del sequestro medesimo” (AI 2, scritto 16.1.2003).\nb. Con decisione 14.2.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, ritenendo che “dalle indicazioni e dalla documentazione addotta non sorgono elementi tali da ipotizzare il compimento dei menzionati reati da parte dei denunciati” e che “dagli atti non emergono indizi di ulteriori reati”, evidenziando parimenti che “la questione riveste pertanto carattere puramente civile e conseguentemente dev’essere evasa nella competente sede giudiziaria” (decreto di non luogo a procedere 14.2.2003, p. 1).\nc. Con la presente tempestiva istanza __________ __________ IS 1 postula la promozione dell’accusa nei confronti di __________ __________ PI 1 e di __________ PI 2 limitatamente all’ipotesi di reato di cui all’art. 169 CP (cfr. istanza di promozione dell’accusa 24/25.2.2003, p. 3).\nL’istante, dopo aver succintamente esposto i fatti, contesta le conclusioni cui è giunto il procuratore pubblico, ritenendo sostanzialmente che “(…) vi siano elementi a sufficienza per poter ipotizzare il compimento del” suindicato “reato (…)” (istanza di promozione dell’accusa 24/25.2.2003, p. 3).\nDelle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.\nd. Come esposto in entrata, il magistrato inquirente chiede la reiezione del gravame, mentre i denunciati non hanno presentato osservazioni.\n1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito."}