Giova inoltre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene l’istante, dagli atti prodotti sia in sede di denuncia, sia in questa sede, non emergono seri e concreti indizi di colpevolezza di commissione di reato a carico dei denunciati. L’asserzione dell’istante secondo cui vi sarebbe una “(…) contraddittorietà delle affermazioni fatte dal teste __________ nelle varie sedi in cui è stato sentito” (istanza di promozione dell’accusa 14/17.2.2003), è un’argomentazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti. L’istante del resto non indica nemmeno quali sarebbero queste presunte contraddizioni.