{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-49_2004-10-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42957&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "70f61410cd834c3bcc89747b92c844d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.10.2004 60.2003.49"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.10.2004 60.2003.49"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 28.10.2004 60.2003.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. furto. appropriazione indebita. 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(nessun comportamento penalmente rilevante da parte dei denunciati).\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 14/17.2.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1 ,\n|\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 3.2.2003 emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 8.7.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________, e __________ PI 2, __________ (patr. da: avv. __________ PA 2, __________), per titolo di furto e appropriazione indebita; |\nrichiamate le osservazioni 3/4.3.2003 del procuratore pubblico e 3/4.3.2003 di __________ PI 2, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nrilevato che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 8.7.2002 la IS 1 con sede ad\n__________, ha sporto denuncia penale nei confronti di __________ PI 1 e __________ PI 2 per titolo di truffa, subordinatamente di appropriazione indebita, in relazione alla scomparsa di alcuni pezzi di una scavatrice __________ ubicata presso l’officina di __________.\nb. Esperite le informazioni preliminari, con decisione 3.2.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, evidenziando sostanzialmente che “le versioni rese dalle parti sono decisamente contrastanti e nessuna delle due è corroborata da testimonianze neutre ed affidabili” e che “dall’inchiesta non emergono infatti sufficienti, confortanti ed inequivocabili indizi di reato a carico di __________ PI 2 e di __________ PI 1, così come ipotizzato in denuncia” (decreto di non luogo a procedere 3.2.2003, p. 2). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.\nc. Con la presente tempestiva istanza la IS 1 postula, in via principale, di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 e di __________ PI 2 per titolo di furto e subordinatamente appropriazione indebita; in via subordinata, che venga ordinata la completazione delle informazioni preliminari (cfr. istanza di promozione dell’accusa 14/17.2.2003, p. 6).\nL’istante dopo aver esposto i fatti, sostiene che “dal decreto impugnato si rileva (…) una carenza nell’assunzione delle informazioni preliminari, nelle quali il Procuratore pubblico avrebbe invece dovuto proseguire, visti gli elementi probatori già apportati con i documenti prodotti dalla denunciante, i seri indizi di colpevolezza emergenti dalle esposizioni contenute nella denuncia penale presentata e vista la contraddittorietà delle affermazioni fatte dal teste __________ nelle varie sedi in cui è stato sentito” (istanza di promozione dell’accusa 14/17.2.2003, p. 3). Ritiene altresì che “sulla scorta delle motivazioni addotte nella presente memoria e stante la non applicabilità del principio in dubio pro reo nel contesto delle informazioni preliminari (contrariamente a quanto assunto dall’impugnato decreto), la denunciante ribadisce la realizzazione degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati di furto (art. 139 CP), risp. appropriazione indebita (art. 138 CP) da parte dei denunciati PI 1 e PI 2”, evidenziando inoltre che “il danno patrimoniale cagionato alla denunciante è di per sé illecito; il nesso di casualità adeguata è sin qui sufficientemente assodato, dovendosi ora solo accertare la colpa dei denunciati secondo i modi sopra descritti” (istanza di promozione dell’accusa 14/17.2.2003, p. 5).\nDelle altre motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico e di Floriano PI 2, si dirà, se indispensabile, in seguito.\nin diritto\n1. 1.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un’istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994\nn. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n"}