Alla luce di quanto esposto l’istanza in esame deve essere dichiarata irricevibile senza esame del merito. Vista la particolarità del caso si prescinde dalla percezione di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, richiamati gli art. 186 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è irricevibile. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: - | terzi implicati | PI 1 | Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria