istanza di promozione dell’accusa 10/12.2.2003, p. 3 e 4). Si evidenzia al proposito che l’istante, oltre a non indicare seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato per corroborare la sua tesi accusatoria, non si confronta sufficientemente con i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati. Anche per questi motivi il gravame deve essere dichiarato irricevibile, non rispettando il primo requisito posto ad un’istanza di promozione dell’accusa (cfr. considerando 1).