Senza che sia necessario un più approfondito esame degli art. 152 CP, e, soprattutto, 153 CP va rilevato che dette norme tendono apparentemente a proteggere interessi collettivi; in queste ipotesi vanno considerati danneggiati - e quindi legittimati a costituirsi parte civile e proporre istanze come quella in oggetto - coloro che sono “effettivamente lesi nei loro diritti da tali delitti, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell’azione delittuosa (…)” (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 ad art. 69 CPP). Non diversamente va trattato l’art. 326ter