Senza sostanzialmente acquisire informazioni preliminari, se non ottenere un parere giuridico da parte del responsabile della Sezione del registro fondiario e di commercio (cfr. AI 3), il 28.1.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere ritenendo che “(…) l’ipotesi di reato di truffa (…) non è suffragata da nessun elemento probatorio concreto”, che “non sussistono gravi e concreti indizi neppure con riferimento all’ipotesi di reato di cui agli art. 152 e 153 CPS”, e che “(…) se è vero che la __________ __________ di __________ non era in quanto tale iscritta a registro di commercio, è altrettanto vero che lo era però la ditta __________ __________, società